Print Friendly, PDF & Email

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More


  • E

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More


Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More


Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More


Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Consenso (2)

Categorie: Consenso
Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

Print Friendly, PDF & Email

wp259 rev.01

Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

Load More

Contattaci

Scrivici via e-mail, ti risponderemo al più presto.

Not readable? Change text. captcha txt
0