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Consenso (1)

Categorie: Consenso
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wp259 rev.01

L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti. (…)

Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata. (…)

L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.

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  • E

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