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Dati particolari (1)

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Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

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Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

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Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

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Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
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[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

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Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro47.
Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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Tuttavia la dichiarazione firmata non è l’unico modo per ottenere il consenso esplicito e non si può affermare che il regolamento prescriva dichiarazioni scritte e firmate in tutte le circostanze che richiedono un consenso esplicito valido. Ad esempio, nel contesto digitale od online, l’interessato può emettere la dichiarazione richiesta compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica. In teoria, anche l’uso di dichiarazioni verbali può essere sufficientemente specifico per ottenere un consenso esplicito valido, tuttavia può essere difficile per il titolare del trattamento dimostrare che tutte le condizioni per la validità del consenso esplicito siano state soddisfatte quando la dichiarazione è stata registrata.
Un’organizzazione può anche ottenere il consenso esplicito tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell’interessato (ad esempio premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).
[Esempio 17] Il titolare del trattamento può ottenere il consenso esplicito da un visitatore del proprio sito web mettendo a disposizione una schermata di consenso esplicito contenente caselle di controllo “Sì” e “No”, a condizione che il testo indichi chiaramente il consenso, ad esempio con una dicitura del tipo “In questo modo acconsento al trattamento dei miei dati” e non ad esempio tramite una formulazione del tipo “Mi è chiaro che i miei dati saranno trattati”. Va da sé che devono essere soddisfatte le condizioni per il consenso informato e le altre condizioni per la validità del consenso.

(…)

Anche la verifica in due fasi del consenso può essere un modo per assicurarsi che il consenso esplicito sia valido. Ad esempio, l’interessato riceve un’e-mail che gli notifica l’intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell’e-mail che chiede il consenso all’uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l’interessato acconsente all’utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione “Acconsento”. Dopo l’invio della risposta, l’interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

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