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Documentazione GDPR (1)

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Il GDPR contiene disposizioni esplicite sulla documentazione (scritta, anche per via elettronica) delle attività di trattamento, con prescrizioni relative alla loro conservazione ed esibizione all’Autorità, su richiesta [si vedano gli obblighi sulla tenuta del Registro dei trattamenti (art. 30, applicabile sia a titolari sia a responsabili del trattamento) e sulla documentazione delle violazioni di dati personali (data breach, obbligo a carico del solo titolare, art. 33(5)].

Infine, completa il materiale di documentazione:

  • il registro dei consensi che consente di documentarne il rilascio a fini probatori
  • i contratti tra
    • titolare e titolare
    • contitolari
    • titolare e responsabile
    • titolare e sub-responsabile
    • esportatore e importatore di dati nei flussi extra-UE
  • la raccolta delle valutazioni di impatto
  • ulteriore materiale che il GDPR richiede di redigere e conservare, come ad esempio la valutazione attestante il legittimo interesse del titolare o di terzi come base giuridica che legittima il trattamento dei dati.

In conclusione, la documentazione – che va tenuta aggiornata – consente alle aziende con funzione di titolare e responsabile del trattamento di disporre di un valido supporto per il governo dei dati.

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Infine, completa il materiale di documentazione:

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