Print Friendly, PDF & Email

Load More

Base giuridica (2)

Categorie: Base giuridica
Print Friendly, PDF & Email

Differenti sono le basi giuridiche a seconda della tipologia di dati oggetto di trattamento:

  • riguardo ai dati personali in generale, le basi giuridiche sono le sei condizioni elencate all’articolo 6 del GDPR
  • riguardo alle particolari categorie di dati (i.e. dati sensibili) sono le condizioni indicate all’articolo 9 del GDPR
  • in relazione ai dati su reati e condanne penali (i.e. dati giudiziari) sono le condizioni specificate all’articolo 10 del GDPR.

 

Categorie: Base giuridica
Print Friendly, PDF & Email

Tratto liberamente dal wp217

Tra le basi giuridiche che sono a fondamento della legittimità del trattamento di dati personali (nè sensibili nè giudiziari) è possibile distinguere tra il caso in cui i dati personali sono trattati sulla base del consenso manifestato dalla persona interessata (articolo 6(1), lettera a)) e i cinque casi rimanenti (articolo 6(1), lettere da b) a f)). «Questi cinque casi, in sintesi, descrivono scenari in cui il trattamento potrebbe essere necessario in un contesto specifico, quali l’esecuzione del contratto concluso con la persona interessata, l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ecc.

Nel primo caso, ai sensi dell’articolo 6(1), lettera a), sono gli interessati stessi ad autorizzare il trattamento dei loro dati personali. Spetta a loro decidere se acconsentire o meno al trattamento dei dati personali che li riguardano.

Tutti gli altri criteri, invece, ammettono il trattamento, subordinatamente a garanzie e misure adeguate, in situazioni in cui, a prescindere dal consenso, è opportuno e necessario trattare i dati in un determinato contesto al fine di perseguire un interesse legittimo specifico.
Le lettere b), c), d) ed e) precisano ognuna un criterio che legittima il trattamento:
(b) l’esecuzione del contratto concluso con la persona interessata;
(c) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
(d) la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata o di un’altra persona fisica;
(e) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
La lettera f) è meno specifica e si riferisce, più in generale, all’interesse legittimo (di qualsiasi tipo) perseguito dal titolare del trattamento (in qualsiasi contesto). Questa disposizione generale è tuttavia espressamente subordinata a un test comparativo supplementare, finalizzato a tutelare gli interessi e i diritti degli interessati».

Load More

Load More

Load More


  • E

Load More


Load More

Load More


Load More

Load More

Load More

Load More

Load More

Load More

Load More


Load More

Load More

Load More

Contattaci

Scrivici via e-mail, ti risponderemo al piĆ¹ presto.

Not readable? Change text. captcha txt
0