Estratto SIG – Il Consiglio di Stato su AGCM c. Facebook – 1

 In Editoriale - Rss, Puntate 2019 - Rss
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Il primo filone degli addebiti mossi dall’antitrust italiana contro Facebook, avviato il 6 aprile 2018 a contestazione di presunte pratiche commerciali scorrette da questa attuate nell’uso dei dati personali dei propri utenti/consumatori, è giunto a conclusione.

Il Consiglio di Stato (“CdS”) si è pronunciato con sentenza del 29 marzo 2021, riunendo i ricorsi in appello ricevuti per opposti motivi da AGCM e Facebook (“FB”); con tale decisione il CdS ha respinto entrambi gli appelli, così confermando la sentenza del TAR del Lazio n.260 del 2020 il quale, a sua volta, era stato chiamato da FB a pronunciarsi in merito al provvedimento sanzionatorio dell’autorità. 

Sintesi

Figura 1 – Il lungo percorso del contenzioso in atto tra AGCM e Facebook.

Decisione TAR n. 260/2020

Con la sentenza n. 260/2020, il TAR del Lazio aveva confermato 

  • la sanzione di €5 milioni comminata da AGCM a FB per pratica ingannevole (consistente nell’aver fatto ritenere ingannevolmente agli utenti che la registrazione al social fosse gratuita anzichè compensata dallo sfruttamento commerciale dei dati personali forniti dagli utenti)
  • l’obbligo di pubblicazione di una dichiarazione rettificativa che rimediasse al citato vizio informativo. 

La decisione del TAR aveva invece annullato la seconda sanzione, di pari importo, irrogata dall’AGCM per presunta pratica aggressiva riscontrata dall’autorità nell’adozione da parte di FB di un meccanismo preselezionato di autorizzazione generalizzata alla condivisione dei dati personali degli utenti, a fini commerciali, con altre piattaforme/app di soggetti terzi non identificati. Anzichè poter manifestare una volontà attiva e positiva riguardo a tale pratica, agli utenti veniva concesso solo di opporsi (opt-out) mediante la deselezione dell’autorizzazione, da effettuare in più contesti ed in modo non agevole. 

Il TAR, in disaccordo con l’AGCM, aveva rilevato che la raccolta del consenso non avveniva in automatico tramite la piattaforma FB, ma a seguito di una serie di interazioni tra la stessa e l’utente, operazione che consentiva a quest’ultimo di essere consapevole del prospettato uso dei propri dati nonchè di opporsi o meno allo stesso utilizzo a fini commerciali. Da qui il rigetto dell’accusa di presunta aggressività della condotta commerciale di FB.

Ricorsi in appello al CdS

Essendo entrambe AGCM e FB parzialmente soccombenti nella sentenza del TAR, ambedue avevano presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della decisione del tribunale amministrativo nella parte in cui lo stesso TAR non aveva dato accoglimento alle rispettive richieste di ciascuna parte: cioè, per AGCM, la richiesta di rigetto dell’esclusione decisa dal TAR di pratica aggressiva e dell’annullamento della conseguente sanzione di €5 milioni e, per FB, il rigetto dell’accertamento, sempre del TAR, della pratica ingannevole e l’annullamente delle conseguenti sanzioni di €5 milioni e di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, sanzioni entrambe confermate dal medesimo tribunale.

Poichè i due ricorsi erano proposti nei confronti dell’identica sentenza di primo grado, il Consiglio li ha riuniti e decisi in un unico contesto processuale, anche «al fine di prevenire la possibilità (eventuale) di un contrasto tra giudicati».

Ulteriori provvedimenti dell’AGCM

Come riportato nell’Alert del 25 marzo 2021, nelle more del giudizio dinanzi al CdS, AGCM ha svolto una successiva istruttoria in merito al rispetto della decisione del TAR – immediatamente esecutiva – da parte di Facebook. A conclusione della stessa, l’autorità ha irrogato due ulteriori sanzioni per un ammontare complessivo di € 7 milioni in quanto essa ha ritenuto che FB continuasse la pratica ingannevole – non fornendo un’informazione chiara e completa ai consumatori circa l’uso dei propri dati personali – e non avesse ancora ottemperato all’obbligo di pubblicazione della dichiarazione rettificativa volta a rimediare all’asimmetria informativa contestata. 

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