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L’adozione di misure tecniche ed organizzative che siano in grado di garantire la conformità delle attività di trattamento alle prescrizioni del Regolamento costituisce l’espressione strumentale del principio di responsabilizzazione del soggetto titolare (art. 24.1).

mis_tecno_organizzative

L’idoneità di tali misure va verificata sotto un duplice profilo:

  • quello di garantire la conformità al Regolamento
  • quello di assicurare la dimostrabilità di tale rispetto.

Le misure sono riesaminate e aggiornate, se necessario.

La conformità al Regolamento 2016/679 può essere desunta anche dall’adesione a codici di condotta approvati oppure a meccanismi di certificazione (art. 24.3).

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