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Un’ulteriore significativa riforma riguarda l’intenzione di conferire maggior potere di controllo all’individuo, tramite i propri diritti (Capitolo III del Regolamento) e rinforzando la disciplina del consenso esplicito e preventivo al trattamento dei propri dati personali rispetto alla formulazione della direttiva (Art. 7 del Regolamento).

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Il tema del consenso è un argomento spinoso e di non facile regolamentazione perché rappresenta il punto di intersezione di un bilanciamento tra interessi potenzialmente contrastanti. Da un lato, è significativa la formalizzazione del concetto della esclusione del consenso come presupposto di legittimità in quelle circostanze in cui si registra uno squilibrio nei rapporti tra l’interessato ed il titolare, come nel lavoro subordinato o per i trattamenti operati dalla pubblica amministrazione [Considerando (43), del Regolamento]. D’altro canto, è proprio il consenso il punto di arretramento del diritto alla tutela dei dati allorquando esso si confronta con altri diritti che, in determinate circostanze, sono ritenuti prevalenti.

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