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Livello base

Principi, basi giuridiche e finalità

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Basi giuridiche su cui si fonda il trattamento

Il titolare deve assicurarsi che il trattamento soddisfi almeno una condizione di legittimità (base giuridica):

  1. Consenso
  2. Esecuzione di un contratto
  3. Rispetto di un obbligo legale
  4. Protezione degli interessi vitali
  5. Interessi pubblici e funzioni
  6. Interessi legittimi

Guardando all’intera disciplina sui dati personali tramite una visione d’insieme, viene in evidenza che gli elementi di quella che sopra si è chiamata “piattaforma strutturale”, sono i principi di liceità (art. 5) e le basi giuridiche (art 6).

Di converso, la finalità del trattamento è il criterio guida che indirizza l’applicazione concreta di “principi” e “basi giuridiche” nei rispettivi contesti – cioè l’applicazione delle regole di secondo livello.

Alcuni esempi possono meglio chiarire il concetto:

  • l’informativa (artt. 13 e 14, GDPR) è lo strumento giuridico (di secondo livello) che dà attuazione pratica al principio di trasparenza (di primo livello); l’informativa subisce variazioni anche significative, in dipendenza delle finalità e modalità del trattamento
  • analogamente, le prescrizioni che fanno riferimento ad obblighi di valutazione (es. la valutazione d’impatto) sono espressione del principio di accountability (primo livello) ed anch’esse sono strettamente correlate alle finalità e modalità del trattamento, tanto che queste ultime ne possono persino determinare l’obbligatorietà o meno.
Rapporto tra principi e basi giuridiche

Principi (art. 5) e basi giuridiche (art. 6) sono strettamente connessi.

Ogni trattamento di dati personali

«deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi al trattamento dei dati elencati all’articolo 5 del RGPD e, dall’altro, rispondere a uno dei principi relativi alla liceità del trattamento dati elencati all’articolo 6 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2019, Deutsche Post, C‑496/17, EU:C:2019:26, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).» (CGUE, C-439/19, punto 96).

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