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Cassazione civ. n. 21/14378 sul principio che se il tribunale, chiamato a dirimere una controversia in materia di “privacy”, ritiene di decidere insieme sulla domanda di trattamento illecito di dati personali e su quella di risarcimento del danno in quanto questi ultimi sono effetto diretto dell’illecito, la decisione del Tribunale rimane inappellabile, secondo il rito applicabile alle materie sulla protezione dei dati personali (art. 152, codice privacy).

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