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Cassazione civ. 21/16402 il danno non patrimoniale derivante da una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali deve essere provato dal danneggiato e deve superare la soglia di tolleranza prevista dal principio di solidarietà desumibile dall’articolo 2 della Costituzione: in breve, il danno non materiale non può discendere automaticamente dalla mera constatazione della violazione ma deve sussistere effettivamente ed avere una certa rilevanza.

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