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La riforma del Regolamento, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, ammette l’eventualità che questi trattamenti di dati personali per finalità di direct marketing, trovino la propria legittimazione giuridica sulla base del criterio dell’interesse legittimo del titolare del trattamento [Considerando (47) ult. periodo e art. 6.1, lett. f)], purchè vengano rispettate le condizioni per esso previste.

La valutazione di comparazione tra l’interesse del titolare e gli interessi, i diritti e le libertà degli interessati deve effettuarsi, ad opera del titolare, caso per caso.

In poche parole, ciò significa che per i trattamenti a fini di DM, ci si possa trovare in circostanze di fatto per le quali sia giuridicamente ammissibile il passaggio dal fondamento giuridico del consenso a quello dell’interesse legittimo del titolare e, di conseguenza, dall’attuale regime di opt-in a quello di opt-out, pur nel rispetto dei più rigorosi obblighi di informativa previsti dal Regolamento.

Ambito applicativo del criterio dell'interesse legittimo

Secondo la ricostruzione fatta in precedenza, rimane da valutare:

  • Quale sia l’ambito entro il quale l’uso di dati personali per finalità di marketing possa fondare la propria legittimità giuridica sulla base del criterio dell’interesse legittimo del titolare del trattamento
  • se sussistano altre norme che interferiscano con la disposizione del Considerando (47), eventualmente introducendo ulteriori variabili.

Anticipando quanto si avrà modo di precisare in seguito, può affermarsi sin d’ora che l’interesse legittimo del titolare può costituire la base giuridica del trattamento di dati personali per finalità di marketing nelle limitate casistiche di:

  • marketing postale e
  • marketing telefonico con operatore

in presenza di specifiche condizioni.[:en]La riforma del Regolamento, in vigore dal 25 maggio 2018, opera una piccola rivoluzione nell’ambito dei trattamenti di dati personali per finalità di direct marketing nel nostro paese. Questi trattamenti, secondo il Regolamento, trovano la propria legittimazione giuridica sulla base del criterio dell’interesse legittimo del titolare del trattamento [Considerando (47) ult. periodo e art. 6.1, lett. f)], purchè vengano rispettate le condizioni per esso previste.

La valutazione di comparazione tra l’interesse del titolare e gli interessi, i diritti e le libertà degli interessati deve effettuarsi caso per caso.

In poche parole, ciò significa per i trattamenti a fini di DM, il passaggio dall’attuale regime di opt-in a quello di opt-out, pur nel rispetto dei più rigorosi obblighi di informativa previsti dal Regolamento.

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