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Identificabilità

I principi di riservatezza e minimizzazione che sovraintendono l’uso dei dati personali in ambito lavorativo pongono in evidenza due profili di rilievo tra loro interconnessi: l’identificabilità e la pseudonimizzazione.

L’identificabilità attiene alla capacità di identificare – con un certo livello di agevolezza – il soggetto (al riguardo, il lavoratore) cui si riferiscono le informazioni in questione. La pseudonimizzazione è la tecnica con la quale si rende temporaneamente non identificabile tale soggetto1.

La pseudonimizzazione rappresenta una tecnica valida e raccomandabile per poter utilizzare l’informazione anche fuori da ambiti strettamente pertinenti, in quanto essa è garanzia a tutela del principio di minimizzazione poichè evita che la componente personale del dato sia conosciuta (senza, di converso, pregiudicare la conoscibilità della restante componente informativa) anche da soggetti non autorizzati o che non ne abbiano necessità per l’esecuzione delle mansioni loro affidate.

A volte, tuttavia, si utilizzano metodi artigianali non qualificabili tecnicamente come “pseudonimizzazione”, volti a ridurre, comunque, la capacità di identificare l’interessato: queste modalità, che vanno attentamente vagliate caso per caso, generalmente non sono in grado di raggiungere la temporanea non identificabilità, come avviene con la pseudonimizzazione. In proposito, il Garante evidenzia che «per identificazione non si intende solo la possibilità di risalire in via immediata all’identità di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante riferimenti ad elementi ulteriori (sul punto, Gruppo Art. 29, parere 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione del 10 aprile 2014, WP216); la menzione delle iniziali del cognome e del nome all’interno della determinazione è idonea a consentirne l’identificazione (…) la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell’interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati [rectius, pseudonimizzare] e il rischio di identificare l’interessato è tanto più probabile quando (fra l’altro) accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l’interessato, essendo necessario oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possono consentire l’identificazione anche a posteriori.»2.

Note

  1. Per approfondimenti, si veda la pagina Pseudonimizzazione, in “Trattamento”.
  2. V. Relazione annuale 2020, capitolo 13.11.
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