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Dati altamente personali

La tipologia di dati personali che tipicamente la funzione IT utilizza è quella dei dei log e dei dati di traffico.

Dati di traffico
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La direttiva ePrivacy 2002/58/CE definisce la nozione di “dati sul traffico” come:

«qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione».

Il codice privacy italiano riprende questa definizione (art. 121, comma 1-bis, lett. h) del codice).

Quindi, sono “dati di traffico”:  numero chiamato o chiamante, data, ora e durata della comunicazione costituiscono informazioni che, ancorchè “esterne” al contenuto oggetto di comunicazione, rivelano profili di particolare delicatezza.

Mediante i “dati di traffico” si conosce chi si chiama o si contatta, con quale frequenza e per quale durata. Tanto è vero che i dati di traffico – insieme alle intercettazioni (che invece raccolgono le informazioni “interne”, cioè i contenuti della comunicazione verso le quali non si applicano le norme relative ai dati di traffico e che, pertanto, non vanno conservate) – costituiscono dei validi strumenti di investigazione.

Disciplina normativa

La disciplina sui dati di traffico è contenuta nel Dlgs. n. 109/2008, il quale dà attuazione alla direttiva 2006/24/CE (direttiva Frattini).

Questa norma ha previsto regole per

  • finalità di sicurezza pubblica ed anticrimine
  • per la protezione di dati personali (mediante l’introduzione del testo dell’articolo 132 del codice privacy).

Successivamente, il Garante ha emesso un provvedimento, poi modificato, contenente speciali misure di sicurezza a protezione di questi dati.

Obblighi sui dati di traffico

In base alla normativa di primo e di secondo livello, il “fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico” ha l’obbligo di garantire:

  • La disponibilità e l’effettiva univocità degli indirizzi IP (art. 6.5, D.Lgs n. 109/08)
  • La raccolta di specifici dati di traffico (art. 3, D.Lgs n. 109/08)
  • La conservazione degli stessi per periodi temporali determinati (artt. 132, D.Lgs n. 196/03 e 24 l. n. 167/2017)
  • La comunicazione annuale di informazioni statistiche al Ministero di Giustizia (art. 4, D.Lgs n. 109/08)
  • L’adozione di specifiche misure di sicurezza a protezione di tali informazioni (provv. Garante 17 gennaio – doc. web n. 1482111 – e 24 luglio 2008, doc. web n. 1538224).
Conservazione dei dati di traffico

L’articolo 132 del codice privacy prevede tempi di conservazione differenziati per tipologia di metadati per tener conto del principio della proporzionalità tra fini perseguiti e potenziali impatti sui diritti e sulle libertà degli interessati.

Questa originaria impostazione è stata derogata dalla legge n. 167/2017 che, per esigenze di contrasto al terrorismo ed a gravi crimini, estende il periodo di conservazione a 72 mesi senza alcuna differenziazione (art. 24).

Successivamente, a seguito delle pronunce della CGUE, il Dl. N. 132/2021 ha riscritto il comma 3 dell’articolo 132 del codice privacy stabilendo che «ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati [di traffico] sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private».

V. anche in tema di “Dati di traffico” quanto indicato ai livelli “Approfondimento” ed “Esperto” di questa sezione “Dati”.

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