Condanne penali e reati
La categoria di dati personali che – in costanza di codice privacy previgente – eravamo soliti definire come “dati giudiziari” ora, dopo la piena applicazione del GDPR. viene indicata dall’articolo 10 del regolamento con la locuzione “dati personali relativi a condanne penali e reati”.
La disciplina relativa a tale tipologia di informazioni è speciale e si differenzia non solo rispetto ai dati di natura “comune” – o di minore impatto data protection (art. 6, GDPR) – ma anche riguardo alle categorie speciali di dati (già “dati sensibili”, art. 9, GDPR), ad essi maggiormente affini.
La principale fonte di queste informazioni è il registro pubblico che in Italia prende il nome di “casellario giudiziale”. La recente riforma normativa che ha riguardato questo registro (dlgs. n. 122/2018), pertanto, è di particolare interesse per il dominio della protezione dei dati personali.
Il decreto n. 122/2018 è stato promulgato in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma 18 dell’articolo 1, c.d. Legge Orlando). La delega prevedeva l’adeguamento della disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale ed in quella della protezione dei dati personali: vale a dire GDPR, normativa nazionale di adeguamento (dlgs. n. 101/2018) e dlgs. n. 51/2018, attuativo della direttiva 2016/680 con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
Come già in precedenza, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati relativi a tutte le iscrizioni esistenti a nome di una determinata persona a condizione che esso sia necessario «per l’esercizio delle loro funzioni».
La nuova norma del dlgs. n. 122/2018 (art. 4) prevede due distinte tipologie di certificato:
- quello “selettivo” riportante le sole condanne per i reati ostativi, rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza
- quello “generale” contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di un soggetto.
Il certificato generale viene rilasciato quando il tenore delle norme che disciplinano i procedimenti amministrativi non consentono la selezione delle sole iscrizioni pertinenti e rilevanti.
Entrambi i certificati e quelli relativi alle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono acquisiti mediante consultazione del Sistema Informativo del Casellario, tramite la stipula di convenzioni tra le amministrazioni interessate ed il Ministero della giustizia.
In ogni caso i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi devono essere trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e limitatamente ai fini del procedimento amministrativo al quale si riferisce la richiesta.