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6. Rispetta e ricorda le scelte degli utenti

Ci si interroga su quali modalità operative di raccolta del consenso per i cookie siano in grado di rappresentare l’inequivocabile manifestazione di volontà dell’utente.

  • Quella preferibile è l’adozione di un cruscotto (dashboard) per la raccolta granulare dei consensi dell’utente (che devono essere preliminari all’installazione di qualsiasi cookie non tecnico) ricorrendo ad applicazioni oramai diffuse sul mercato, talune anche a titolo gratuito (note come Content Management Platform “CMP”). In tale circostanza, l’attenzione in termini di conformità si trasferisce sulla capacità dello strumento di gestire correttamente le volontà espresse dall’utenza: cioè non installando cookie non-consensati ed essendo in grado di documentare il consenso ottenuto.
  • Ulteriore soluzione indicata anche nella proposta di regolamento ePrivacy è quella della configurazione del software di navigazione (browser) in modo da corrispondere alla volontà dell’utente. Questa opzione non è esente da dubbi: in primo luogo perché presuppone la disponibilità sul mercato di applicazioni che siano in grado di gestire queste flessibilità e, in secondo luogo, perché richiede una diffusa compatibilità tra gli apparati, in modo tale che la configurazione del browser possa essere correttamente interpretata e rispettata dal web server che ospita il sito web di riferimento. In aggiunta, occorrerà fare attenzione che il software di navigazione sia progettata in modo “user friendly” per non correre il rischio di scaricare sugli utenti eccessivi oneri tecnici che potrebbero risultare insormontabili a causa del digital divide.
EDPB Linee guida 5/2020

Le linee guida 5/2020 dell’EDPB fanno riferimento, a titolo esemplificativo (v. par. 85, esempio 15), a soluzioni basate su azioni auto-esplicative:

«scorrere una barra su uno schermo, annuire di fronte a una smart camera, ruotare uno smartphone in senso orario o con movimento raffigurante un otto può essere un’opzione per indicare un accordo, purché siano fornite informazioni chiare ed è chiaro che il movimento effettuato indica l’accettazione di una richiesta specifica (ad esempio, “se si scorre questa barra a sinistra, si accetta l’uso delle informazioni X a scopo Y. Ripetere il movimento per confermare.”).»

Il Comitato sottolinea come sia compito del

«titolare del trattamento dimostrare che il consenso è stato ottenuto in questo modo e gli interessati devono essere in grado di revocare il consenso con la stessa facilità con cui è stato fornito».

Anche questa potenziale soluzione richiede sviluppi tecnologici che, allo stato, non sembrano disponibili sul mercato.

Garante Linee guida 2022

Le linee guida del Garante sottolineano che

«la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6 mesi. Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.».

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