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Manifestazione di volontà

Le regole in tema di consenso non sono sostanzialmente mutate dal passaggio di regime dalla direttiva 95/46/CE al GDPR.

In entrambe le norme viene esplicitato che il consenso è «qualsiasi manifestazione di volontà» che soddisfi determinati requisiti di validità.

Con l’uso del termine “manifestazione” si vuole indicare la necessità di un comportamento attivo dell’interessato.

Anche nella vigenza della direttiva il consenso doveva «essere manifestato in maniera attiva», in quanto la norma «fa riferimento a una manifestazione della volontà della persona interessata, con cui evidentemente si indica un comportamento attivo» [art.2, lett.h) della direttiva; nello stesso senso il WPArt29 nei pareri 2/2010, wp171 e 15/2011, wp187]1.

Quindi, con il consenso l’interessato:

«manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento» [art. 4, 11), GDPR]

di conseguenza, la definizione di consenso contenuta nel GDPR «richiede una manifestazione inequivocabile della volontà dell’interessato e un’azione positiva inequivocabile con cui si manifesta il proprio assenso»2

Nel caso Planet49 la Grande Sezione della CGUE conclude nel senso:

«Il consenso attivo è ora, dunque, espressamente previsto dal regolamento 2016/679.».

Si veda anche il Considerando (32) del GDPR che esclude che possa «configurare consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle».

Note

  1. V. Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar nella causa C-673/17, caso Planet49 dinanzi alla CGUE. Riporta l’avvocato Szpunar, «L’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46 fa riferimento a una manifestazione della volontà della persona interessata, con cui evidentemente si indica un comportamento attivo, piuttosto che uno passivo. In aggiunta, l’articolo 7, lettera a), della direttiva citata, concernente i principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati (personali), stabilisce che la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile. Ancora una volta, l’ambiguità può essere dissipata solo con un comportamento attivo, opposto a un comportamento passivo.». Le conclusioni dell’avvocato generale sono fatte proprie dalla decisione della Corte (v. par. 52 e ss. della stessa).
  2. V. Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar nella causa C-673/17, caso Planet49 dinanzi alla CGUE, confermate dalla decisione della Corte (v. par. 61 della stessa).
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