Estratto SIG – Rappresentante UE
L’adempimento della designazione del Rappresentante UE scatta nel caso in cui l’impresa in questione sia soggetta al diritto di un Paese terzo rispetto agli Stati membri dell’Unione e solo in presenza di determinate circostanze e condizioni.
Sintesi
Come stabilire se si deve designare un Rappresentante UE
Innanzitutto, la prescrizione dell’obbligo di designazione di un proprio Rappresentante UE scatta solo se l’impresa interessata è costituita in base al diritto di un Paese non appartenente nè all’Unione europea nè al SEE. Le autorità e gli enti pubblici esteri non sono tenuti a questo adempimento.
La valutazione circa la sussistenza di questo obbligo segue un percorso di analisi/accertamento composto di più passi:
- Determinare se l’impresa estera rientra nell’ambito applicativo del GDPR, cioè è soggetta alle sue prescrizioni
- Verificare se, nonostante l’applicabilità del GDPR, l’impresa si trovi in uno dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del proprio Rappresentante UE
- Se il GDPR si applica e non si cade in una delle ipotesi di esenzione, scegliere il Rappresentante
- Provvedere alla sua designazione sottoscrivendo tra le parti un contratto di mandato che ne descrive i compiti
- Nel mandato, l’impresa estera può disciplinare la responsabilità del Rappresentante per adempimenti di natura contrattuale.