Estratto SIG – Linee di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro e precisazioni per la protezione dei dati personali dei dipendenti
A seguito della sottoscrizione del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, firmato in data 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, il Garante privacy ha rilasciato alcune linee di indirizzo per fare in modo che tali attività siano svolte nel rispetto della disciplina a protezione dei dati personali.
Questa tornata intende sintetizzare i comportamenti attesi dal datore di lavoro e dal medico competente in questo contesto di riferimento, riprendendo alcuni stralci del provvedimento citato.
Sintesi
Ruolo del datore di lavoro
Al datore di lavoro spetta l’obbligo di garantire che i lavoratori operino in un ambiente salubre e in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. n.81/2008. A tal riguardo, il datore “vigila affinché i lavoratori […] non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” (art. 18, Dlgs. 81/08). Tale giudizio viene rilasciato dal medico competente, previa visita medica del dipendente; a garanzia dell’espletamento dei compiti del medico competente “il datore di lavoro assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia” (art. 39.4, Dlgs. 81/08).
Il provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 del Garante (doc. web n. 9585300) ricorda che sulla base dell’attuale assetto normativo, anche con riferimento al piano emergenziale e ai punti straordinari di vaccinazione presso i luoghi di lavoro, al datore di lavoro è vietato:
- trattare informazioni relative alla diagnosi del lavoratore o di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti
- raccogliere informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e altri dati relativi alle sue condizioni di salute
- acquisire i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali
- trattare dati “non pertinenti” e «non attinenti alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore» (art. 8, St.Lav.).
Considerato lo squilibrio esistente nel rapporto datore/lavoratore subordinato, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione.
Il citato Protocollo demanda al datore di lavoro il compito di promuovere l’iniziativa della vaccinazione presso i luoghi di lavoro tramite attività di sensibilizzazione che potranno avvenire col supporto del medico competente.