
Principi, basi giuridiche e finalità
Basi giuridiche su cui si fonda il trattamento
Il titolare deve assicurarsi che il trattamento soddisfi almeno una condizione di legittimità (base giuridica):
- Consenso
- Esecuzione di un contratto
- Rispetto di un obbligo legale
- Protezione degli interessi vitali
- Interessi pubblici e funzioni
- Interessi legittimi
Guardando all’intera disciplina sui dati personali tramite una visione d’insieme, viene in evidenza che gli elementi di quella che sopra si è chiamata “piattaforma strutturale”, sono i principi di liceità (art. 5) e le basi giuridiche (art 6).
Di converso, la finalità del trattamento è il criterio guida che indirizza l’applicazione concreta di “principi” e “basi giuridiche” nei rispettivi contesti – cioè l’applicazione delle regole di secondo livello.
Alcuni esempi possono meglio chiarire il concetto:
- l’informativa (artt. 13 e 14, GDPR) è lo strumento giuridico (di secondo livello) che dà attuazione pratica al principio di trasparenza (di primo livello); l’informativa subisce variazioni anche significative, in dipendenza delle finalità e modalità del trattamento
- analogamente, le prescrizioni che fanno riferimento ad obblighi di valutazione (es. la valutazione d’impatto) sono espressione del principio di accountability (primo livello) ed anch’esse sono strettamente correlate alle finalità e modalità del trattamento, tanto che queste ultime ne possono persino determinare l’obbligatorietà o meno.
Principi (art. 5) e basi giuridiche (art. 6) sono strettamente connessi.
Ogni trattamento di dati personali
«deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi al trattamento dei dati elencati all’articolo 5 del RGPD e, dall’altro, rispondere a uno dei principi relativi alla liceità del trattamento dati elencati all’articolo 6 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2019, Deutsche Post, C‑496/17, EU:C:2019:26, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).» (CGUE, C-439/19, punto 96).