Estratto SIG – Garanzie supplementari nei trasferimenti di dati personali
Il 18 giugno 2021 il Comitato europeo ha rilasciato la versione aggiornata (v.2.0) della Raccomandazione 1/2020 sulle garanzie supplementari da adottare nel caso in cui quelle previste dall’articolo 46 del GDPR per legittimare i trasferimenti di dati verso paesi terzi, non risultassero sufficienti a seguito della valutazione d’impatto effettuata per lo specifico caso. Questa raccomandazione è una diretta applicazione di quanto deciso dalla CGUE nella causa C-311/18 relativa al caso Schrems II.
Decisione Schrems II
La decisione della CGUE nella causa c-311/18 ha concluso per l’invalidazione della Decisione della Commissione sul Privacy Shield (perchè incompatibile con l’articolo 45, paragrafo 1, GDPR, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta), in base alla quale la registrazione dell’azienda USA importatrice, al relativo sistema di certificazione volontaria, veniva considerata idonea a legittimare i flussi di dati personali tra un esportatore stabilito nella UE e la medesima azienda registrata al Privacy Shield. L’invalidazione ha reso necessario individuare un diverso strumento di legittimazione per coloro che nel frattempo facevano ricorso al Privacy Shield e ha causato la riapertura dei negoziati tra la Commissione UE e il Dipartimento del Commercio USA per l’individuazione congiunta di uno strumento sostitutivo. Le trattative risultano complesse con stretti margini negoziali – specie da parte della Commissione – al fine di evitare il rischio che il terzo nuovo strumento di legittimazione possa seguire le sorti invalidanti toccate ai precedenti due: Safe Harbor e Privacy Shield.
Livello di protezione nel paese terzo
In linea generale, la condizione richiesta per la legittimità dei trasferimenti esteri di dati oltre i confini UE/SEE è l’accertamento della sostanziale equivalenza del regime giuridico di protezione dei dati personali vigente nel paese di importazione.
La sostanziale equivalenza al livello di protezione garantito dal GDPR – letto alla luce dei diritti fondamentali della Carta di Nizza – è il presupposto preliminare su cui si innesta, a seguire, uno degli strumenti di legittimazione previsti dal capo V del regolamento (i.e. decisione di adeguatezza, garanzie adeguate, deroghe), indipendentemente da quale sia lo strumento prescelto nello specifico caso.
Sostanziale equivalenza
Non è necessario che il regime di protezione dei dati del Paese importatore risulti identico a quello introdotto dal GDPR, basta che esso rispetti i diritti fondamentali determinati sulla base delle disposizioni del regolamento, lette alla luce dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. L’accertamento della sostanziale equivalenza è quindi pregiudiziale e, alla luce della citata decisione Schrems II, si è cercato di stabilirne l’apprezzabilità nel caso di misure di sorveglianza da parte delle autorità pubbliche del paese terzo a fini di sicurezza nazionale e per l’applicazione della legge; l’interrogativo verte, in particolare, a precisare quando tali attività possano considerarsi giustificabili in una società democratica e, di conseguenza, non inficino il giudizio di sostanziale equivalenza.
Garanzie essenziali europee
Nel documento Raccomandazioni 2/2020 relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza del 10 novembre 2020, l’EDPB ha posto in evidenza quali siano le garanzie essenziali – come desunte dalla giurisprudenza della CGUE (relativa agli artt. 7, 8, 47 e 53 della Carta) e della CtEDU (art. 8 della CEDU) – che, se rispettate, possano far ritenere che la citata sorveglianza costituisca un’ingerenza giustificabile.
Quattro sono le garanzie essenziali europee indicate nel documento che devono essere comunque assicurate:
- Il trattamento deve basarsi su regole chiare, precise e accessibili
- Devono essere dimostrate la necessità e la proporzionalità rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti
- Meccanismo di controllo indipendente
- La persona deve poter accedere a mezzi di ricorso efficaci.
Conseguenze dall’individuazione delle garanzie essenziali
Dall’individuazione delle garanzie essenziali discendono due conseguenze:
- Eventuali misure di sorveglianza operate da autorità pubbliche del Paese terzo – come agenzie di sicurezza nazionale o autorità incaricate dell’applicazione della legge – che comunque rispettino le citate garanzie essenziali, non incidono sul giudizio di sostanziale equivalenza, in quanto possono configurare un’ingerenza giustificabile in una società democratica
- Eventuali carenze individuate nel regime giuridico del Paese terzo riguardo alle garanzie essenziali, di converso, incidono sul giudizio di sostanziale equivalenza, eccetto che l’esportatore sia in grado di individuare e adottare misure supplementari idonee ad assicurare tali garanzie.
Pur ribadendo quanto anticipato, va tenuto presente che l’indicazione delle garanzie essenziali – come sottolineato dall’EDPB – non esaurisce l’ambito della verifica della sostanziale equivalenza che spetta all’esportatore: l’evidenza delle garanzie essenziali ha il solo fine di supportare la valutazione del livello di ingerenza – nei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati – derivante dall’attività di sorveglianza delle autorità pubbliche del paese terzo.