Estratto SIG – Inutilizzabilità dei dati personali

 In Editoriale - Rss, Puntate 2019 - Rss
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Una delle maggiori conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione delle prescrizioni a protezione dei dati personali è l’inutilizzabilità degli stessi. L’inutilizzabilità, nel dominio dei beni giuridici, è il parallelo di quello che per atti e rapporti giuridici è la nullità. “Quod nullum est, nullum producit effectum” diceva il brocardo e questo è quanto capita anche nel contesto data protection: se dati personali sono acquisiti illecitamente, essi non possono dar luogo a rapporti giuridici validi. Lo ribadisce anche il Garante nel provvedimento sanzionatorio contro Fastweb: proposte contrattuali con prospect, contattati in mancanza del preventivo consenso marketing, precludono all’azienda di formalizzare il contratto. 

Il caso Fastweb: fatti

Le campagne pubblicitarie volte a promuovere la sottoscrizione di contratti con nuovi clienti spesso hanno inizio con una fase di sollecitazione commerciale verso consumatori più o meno selezionati. La promozione nel direct marketing presuppone un contatto individuale a fini commerciali che, per essere lecito, richiede di regola il consenso dell’interessato all’uso dei suoi dati di contatto. Qualora le prescrizioni normative previste per il contatto commerciale non sollecitato non siano rispettate, la violazione rende illecito l’intero processo, ivi incluse le fasi ulteriori comprensive dell’eventuale formalizzazione contrattuale. Infatti, la sollecitazione commerciale può individuare un consumatore interessato (detto anche “lead”) il quale, in seguito, può trasformarsi in cliente che sottoscrive il contratto con il fornitore che ha lanciato la campagna.

Il caso Fastweb, per quanto qui interessa, ha riguardato l’attività di promozione commerciale svolta da agenzie intermediarie che talvolta hanno effettuato contatti promozionali in violazione delle prescrizioni di legge. In seguito, il consumatore contattato ancorchè in assenza di previa autorizzazione, veniva convinto a sottoscrivere il contratto di servizio con Fastweb.   

Il punto oggetto di contestazione, in proposito, ha riguardato la legittimità del contratto che, seppure intervenuto tra parti consenzienti, originava da un iniziale trattamento illecito (cioè l’uso illegittimo dei dati di contatto del consumatore).

Secondo l’autorità, il principio di responsabilizzazione del titolare impone che a seguito di contatti promozionali illegittimi, i relativi dati personali non vengano utilizzati, non procedendo alla registrazione dei contratti ed all’attivazione dei servizi. 

Ricontatto telefonico di verifica

In presenza di “perdurante volontà” dell’interessato (il quale nonostante sia stato contattato indebitamente abbia successivamente manifestato la volontà di sottoscrivere il contratto di servizio) il fornitore non potrebbe verificarne la genuinità tramite un ricontatto telefonico. Secondo l’autorità, infatti, «(t)ale operazione darebbe seguito all’attività promozionale illecita iniziata dal soggetto terzo non autorizzato, ponendo in essere un ulteriore trattamento di dati acquisiti illecitamente al fine di svolgere attività promozionale». 

La soluzione prospettata dal Garante consiste nell’invio di «un breve messaggio allo stesso, informandolo delle problematiche che impediscono la registrazione del contratto e l’attivazione del servizio, con invito a ricontattare una specifica articolazione inbound della Società al fine di perfezionare il contratto stesso: in questo modo la volontà dell’interessato potrà essere portata all’attenzione del titolare proprio su impulso di quest’ultimo».

Rosario Imperiali d’Afflitto

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