Estratto SIG – Le sanzioni GDPR del Garante fanno rumore

 In Editoriale - Rss, Puntate 2019 - Rss
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Il Garante privacy ha diffuso con un comunicato stampa la notizia di due significative sanzioni irrogate applicando le pertinenti prescrizioni del GDPR. Si tratta di violazioni compiute in tema di telemarketing e teleselling indesiderato (provv. n. 232 dell’11/12/2019, doc. web n. 9244365) e contratti non richiesti (provv. n. 231 dell’11/12/2020, doc. web n. 9244358).

Nel primo caso è stata irrogata una sanzione di Euro 8,5 milioni e 3 milioni per il secondo.

L’importanza dei casi esaminati ci induce ad interrompere la consueta alternanza tra Alert e Editoriale, per poterne commentare più diffusamente i passi significativi in due diverse tornate: nella puntata odierna esaminiamo il provvedimento sul telemarketing e la ricchezza di dettagli applicativi ed interpretativi che vi si colgono, in chiaro e in filigrana.

Sintesi

A testimonianza del fatto che la disciplina a protezione dei dati personali è trasversale – in quanto i dati personali sono alla base dell’agire economico e non – le sanzioni irrogate mediante i due provvedimenti citati riguardano aspetti con forti connotazioni che sono tipiche della tutela dei consumatori ma che, allo stesso tempo, costituiscono violazioni a prescrizioni del GDPR e del codice privacy.

Una prima sanzione di 8,5 milioni di euro, determinata applicando i parametri dell’articolo 83 del regolamento, riguarda trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing e teleselling oggetto di segnalazioni e reclami, inoltrati all’indomani della piena applicazione del Gdpr.

Tra le violazioni riscontrate vi sono telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante il suo diniego, oppure senza tener conto delle utenze registrate nel Registro pubblico delle opposizioni; l’assenza di misure tecnico organizzative per la gestione dei consensi o dinieghi; tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti.

La seconda sanzione di 3 milioni di euro riguarda la conclusione, mediante agenzie esterne, di contratti non richiesti spesso contenenti dati inesatti, non veritieri e recanti sottoscrizioni apocrife.

In aggiunta all’irrogazione delle sanzioni, che possono essere impugnate dinanzi al tribunale ordinario nei trenta giorni successivi, l’azienda condannata ha anche ricevuto l’ordine di adottare modalità organizzative e gestionali a correzione delle precedenti prassi, idonee ad assicurare il rispetto dei principi di correttezza, liceità del trattamento nonché di esattezza e aggiornamento dei dati.

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