Estratto Sig – Consenso libero e “a pagamento”

 In Editoriale - Rss, Puntate 2019 - Rss
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Un’interessante vicenda per cui un operatore commerciale si propone come intermediario tra gli interessati e i titolari del trattamento per esercitare, per loro conto, il diritto alla portabilità ed acquisire dati personali delle carte fidelity registrate a nome degli stessi, al fine di crearne profili statistici da commercializzare sul mercato, offre lo spunto per fare qualche riflessione sul complesso tema della libertà del consenso e sulla legittimità del consenso come merce di scambio; ovvero, per meglio dire, sulla liceità della fornitura dei dati personali come elemento compensativo di beni o servizi.

Sintesi

  • Sia Cassazione n. 17278/2018, la quale comunque ha deciso facendo anche ampio riferimento ai pertinenti passaggi del regolamento europeo, sia le linee guida wp258 rev.01 ammettono che i dati personali possano essere merce di scambio e considerano ammissibile, a determinate condizioni, che il consenso “privacy” per l’uso dei dati personali per ulteriori finalità, possa essere vincolato ad un differente contratto per la fornitura di un prodotto/servizio.
  • In questi casi – comunque visti con particolare sfavore dal GDPR – occorre che il titolare dimostri che il consenso dell’interessato sia stato realmente libero e non condizionato, tanto da potersi considerare valido.
  • La prova deve documentare che l’interessato, qualora avesse rifiutato il proprio consenso “privacy”, avrebbe comunque potuto avvalersi di un prodotto/servizio equivalente senza subire alcun pregiudizio.
  • Il pregiudizio sussiste nell’ipotesi in cui si vincoli la fruizione del prodotto/servizio al rilascio del consenso “privacy” senza che l’interessato abbia alternative equivalenti, ma anche nel caso in cui – almeno secondo le linee guida wp258 rev.01 – l’alternativa “equivalente” risulti a pagamento, contrariamente all’ipotesi gratuita originaria.
  • Sembrerebbe ammissibile che il consenso “privacy” sia collegato ad uno specifico incentivo (ad es. uno sconto ad hoc, un gadget, una prestazione accessoria, la partecipazione ad una lotteria online), fruibile solo in caso di assenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ma senza che questi venga escluso dalla fornitura principale, così da non produrre un pregiudizio per l’interessato in caso di diniego.

Figura 1 – Le condizioni di un valido consenso

 

 

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